CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – Novità Legge di Bilancio 2019
Vengono apportate significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 (come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge di Stabilità 2015), che resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Tra le principali, si segnalano le seguenti:
- la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% è applicabile, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.
Per tutte le altre spese, la percentuale scende al 25%.
- viene disposta la differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);
- viene ritoccata anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti;
- l’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile;
- la previsione di una nuova modalità di calcolo. A partire dal 2019, il credito di imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%;
- la riduzione da 20 a 10 milioni di euro dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta.