BONUS FORMAZIONE 4.0 – Novità Legge di Bilancio 2019
E’ stato prorogato anche per il 2019 il bonus formazione 4.0, ossia il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, della legge di Bilancio 2018.
Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2018, viene introdotta una differenziazione dell’agevolazione in funzione della dimensione dell’impresa.
Pertanto, nella nuova versione del beneficio, nel 2019, il credito di imposta compete nella misura del:
– 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;
– 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;
– 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.
Cambia anche l’importo massimo che ciascuna impresa può beneficiare. In particolare, nel 2019, il bonus spetta nel limite massimo annuale di:
– 300.000 euro nel caso di piccole e medie imprese;
– 200.000 euro nel caso di grandi imprese come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.
Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2019, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.
Nello specifico, e al solo scopo esemplificativo, si riportano i principali vincoli previsti dalla normativa:
ATTIVITA’ FORMATIVE AGEVOLABILI:
Possono fruire dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Ai fini della spettanza dell’agevolazione, non è richiesto che l’impresa sia beneficiaria di super/iper ammortamento. Sono escluse solo le imprese in difficoltà.
Il beneficio è applicabile alle attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line”.
Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa, purché gli stessi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
Le attività di formazione possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).
Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.