CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Esclusioni
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Decorrenza
Possono godere del bonus gli investimenti effettuati a partire dal 24 giugno 2017. Solo per il 2017, per il calcolo del “valore incrementale” che obbligatoriamente dovrà essere almeno pari all’1%, andranno confrontati gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 con quelli effettuati nell’anno precedente nello stesso periodo di riferimento, pertanto tra il 24 giugno ed il 31 dicembre 2016. Per gli anni a seguire verranno messe a confronto le intere annualità.
IMPORTANTE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line. Per il 2018 invece è possibile richiedere il contributo sia per gli investimenti sulla stampa che per gli investimenti effettuati sulle emittenti radio o televisive.
Scadenze
Per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e nell’anno 2018, la domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.
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