RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL
SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO E POSSIBILITA’ DI RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER LE AZIENDE VIRTUOSE (ART. 30 DEL D.LGS. 81/08 – Mod. INAIL OT 24) OPPORTUNITA’ ANCHE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Con il D.M.del 13/2/2014 sono state recepite le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. Per i reati riguardanti la sicurezza, le aziende possono essere soggette a gravi sanzioni pecuniarie (da minimo euro 2.500,00 fino a un massimo di euro 1.500.000,00) ed interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di collaborare con la P.A., esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi). Con il recepimento in Azienda delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro (MOG) si riescono inoltre ad avere i seguenti concreti benefici:
- Esimente per azienda (non viene applicata la sanzione interdittiva e riduzione o annullamento della sanzione pecuniaria);
- Tenuta sotto controllo di tutti gli aspetti normativi cogenti in ambito sicurezza (garanzia di affidabilità per il datore di lavoro);
- Riduzione del premio INAIL annuo (fino al 28% per aziende fino a 10 lavoratori).
Mod. INAIL OT.24
Come ogni anno, INAIL mette a disposizione delle aziende virtuose in materia di sicurezza – operative da più di 2 anni, l’opportunità di ottenere uno sconto, denominato “oscillazione per prevenzione” rilevanti sul premio assicurativo annualmente versato. Le riduzioni del tasso medio sono commisurate al numero di lavoratori-anno come riportato nella tabella seguente:
Lavoratori – anno / Riduzione premio INAIL
fino a 10 = 28%
da 11 a 50 = 18%
da 51 a 200 = 10%
oltre 200 = 5%
L’INAIL ha reso noto il nuovo modello OT 24 relativo agli interventi realizzati nel 2017, interventi tesi al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (in aggiunta a quelli minimi obbligatori previsti dalla normativa in materia – D.Lgs. 81/2008). Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2018.
Tali aziende dovranno essere in possesso di 2 pre-requisiti:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (Essere in regola con tutti i corsi obbligatori previsti dalle leggi sulla sicurezza e aver redatto tutte le valutazioni dei rischi pertinenti);
- aver effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. (Aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro).
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.