Incentivi per gli investimenti in start-up e PMI innovative
La Legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 66-69) novella la disciplina degli incentivi a favore dei soggetti che investono in start-up innovative, previsti dall’ art. 28 del D.L. n. 179/2012.
Innanzitutto, le agevolazioni da temporanee (in vigore fino al 2016) diventano permanenti. Altra novità riguarda la misura dell’agevolazione, che, dal 2017, è unica- pari al 30%- sia per la detrazione dall’ imposta per i soggetti IRPEF (precedentemente pari al 19%) sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (anziché 20%), indipendentemente dalla tipologia di start-up innovativa beneficiaria.
A partire dal 2017, inoltre, è innalzato a 1 milione di euro il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti IRPEF. Viene aumentato poi a 3 anni il termine del mantenimento dell’investimento. A favore delle start-up innovative, inoltre:
– viene prevista l’esenzione dall’ imposta di bollo e dai diritti di segreteria per l’atto costitutivo delle start-up innovative;
– viene disposto che la sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative (le successive modificazioni), possa avvenire oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata;
– per stimolare e incentivare gli investimenti in start-up da parte di società quotate, viene consentita la cessione delle perdite prodotte nei primi 3 esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata, che detenga una partecipazione nell’ impresa cessionaria per almeno il 20%.
Per l’attuazione delle disposizioni, la Legge di bilancio rimanda al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 84 dell’11 aprile 2016. L’efficacia delle disposizioni è tuttavia subordinata all’ autorizzazione della Commissione europea, che dovrà essere richiesta dal Ministero dello Sviluppo economico.