Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo
La Legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 15 e 16) interviene a modificare la disciplina del credito d’imposta R&S, contenuta nell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, come riscritto dalla Legge di stabilità 2015.
Misura dell’ agevolazione
La principale novità introdotta riguarda la misura dell’agevolazione riconosciuta, che, dal 2017, e` pari al 50% per tutte le tipologie di spese. E` stata quindi eliminata la differenziazione dell’aliquota prevista dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, in base alla quale, il bonus era attribuito in misura pari al 25% per le spese relative all’ammortamento delle attrezzature di laboratorio e per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali ed al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra-muros. Tale differenziazione delle aliquote sarà valida per la determinazione del credito di imposta spettante per le spese sostenute fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016; per le spese sostenute a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (vale a dire dal 1˚ gennaio 2017 per i soggetti “solari”) dovrà essere applicata l’aliquota unica del 50%.
Per il calcolo del beneficio fiscale resta fermo l’approccio “incrementale”: il credito di imposta, pertanto, dovrà essere calcolato sugli incrementi annuali di spesa nella attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull’ intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.
Rimane, inoltre, confermato il requisito per cui la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo, che dovrà essere pari almeno a 30.000 euro. Tale condizione, come specificato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E/2016, dovrà essere verificata in ciascun periodo d’imposta nel quale si intende fruire dell’agevolazione.
Importo massimo
A partire dal 2017, inoltre, a seguito alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni).
Durata
Altra novità attiene la durata del credito di imposta, prorogato di un anno, ossia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (in luogo del precedente 2019).
Spese ammissibili
La Legge di bilancio prevede inoltre espressamente l’ammissibilità al credito d’imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico. Quest’ ultima tipologia di spese era stata precedentemente inclusa, in via interpretativa dalla suddetta circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E/2016, tra quelle relative alle competenze tecniche (agevolabili in misura pari al 25%). Per effetto delle modifiche, quindi, dal 2017, i costi rilevanti ai fini del credito di imposta sono quelli riconducili a una delle seguenti categorie:
– personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’ applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
– spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative (“ricerca extra-muros”);
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’ invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Soggetti beneficiari
Con riferimento ai soggetti beneficiari, la Legge di bilancio 2017 estende il beneficio anche alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’ UE, negli Stati aderenti all’ accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati white list (di cui al Decreto Ministero delle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996, come da ultimo modificata dal Decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2016).
Modalità di utilizzo
Infine, recependo quanto già disposto nel Decreto attuativo (D.M. 27 maggio 2015, art. 6, comma 3), viene specificato che il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.