CONTRIBUTI REGIONE MARCHE A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
SOGGETTI BENEFICIARI:
I soggetti beneficiari sono:
- imprese commerciali di vendita al dettaglio esistenti;
- imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti.
NON RIENTRANO tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di attività:
- a) tra le attività commerciali:
- attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni);
- attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
- attività di farmacie e para-farmacie (salvo le parti di attività commerciali);
- attività che prevedono trasformazione di prodotti;
- attività di monopolio (salvo le parti di attività commerciali);
- distributori automatici;
- attività di commercio elettronico;
- attività di rivendita di carburanti;
- attività di noleggio;
- attività di commercio all’ingrosso;
- attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi.
- b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie ed utenze);
- attività artigianali per la produzione propria.
- c) forme speciali di vendita al dettaglio:
- Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione;
- Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.
Il volume di affari non deve essere superiore ad € 2.000.000,00. Il volume d’affari è quello indicato nell’ultima dichiarazione IVA presentata, nel caso di ditta con attività promiscua e con unica partita IVA, il volume di affari è quello complessivo relativo alla ditta e non alle singole attività svolte dalla stessa.
Nel caso di nuova impresa il volume d’affari non va indicato.
Nel caso di subentro nell’attività va indicato il volume d’affari della ditta cedente.
SPESE AMMISSIBILI:
- Ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (le spese adibite al deposito merci nonché gli uffici non sono ammissibili anche se il deposito/ufficio è contiguo all’unità locale);
- Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande;
- Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare).
TUTTE LE SPESE DEVONO RIGUARDARE BENI DI NUOVA FABBRICAZIONE.
SPESE NON AMMISSIBILI:
- l’acquisto dei veicoli;
- acquisto di beni usati;
- le spese accessorie quali, a titolo di esempio, quelle relative: alla imposta IVA, alla stipula dei contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua, gli oneri di urbanizzazione, alle spese notarili, alla registrazione degli atti, alle spese tecniche per la predisposizione di atti comunali (DIA/SCIA, cambio di destinazione d’uso, ecc.);
- acquisto di PC portatili, Notebook o assimilati (se superiore complessivamente ad una unità);
- spese sostenute in leasing;
- telefonia mobile;
- fatture/ricevute di importo inferiore ad € 100,00, IVA esclusa;
- interessi passivi;
- complementi d’arredo, a titolo di esempio: soprammobili, quadri, tappeti, ecc;
- suppellettili varie e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare;
- piante, vasi, fiori, ecc.;
- distributori automatici;
- stoviglie, posate, biancheria, ecc;
- sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltature piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli, ecc);
- spese sostenute per l’acquisto di aziende, sia per quanto riguarda l’avviamento che l’acquisto di attrezzature ed arredi;
- non sono altresì ammissibili i costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza.
DECORRENZA DELLE SPESE:
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute o da sostenere dal 1° Gennaio 2016 in poi.
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO:
La spesa ammissibile, al netto dell’Iva, non può essere inferiore ad Euro 15.000,00 e superiore ad Euro 60.000,00.
Il contributo concedibile è pari al 15% della spesa ammissibile.
SCADENZA:
4 OTTOBRE 2017